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S.C.I.A
S.C.I.A.: la nuova procedura che sostituisce la DIA.
La Legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha riscritto integralmente l’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., introducendo l’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che ha sostituito la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
A differenza della DIA che aveva efficacia decorsi 30 giorni, la SCIA ha efficacia immediata ossia l’attività segnalata può essere iniziata contestualmente alla presentazione al protocollo della SCIA, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
Infatti la Pubblica Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione, nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.
Si precisa, che nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali alla SCIA dev’essere allegato lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito dalla SCIA, ma bensì dovrà essere acquisito preventivamente alla presentazione della segnalazione di inizio attività e allegato alla stessa.
Il Ministero per la Semplificazione normativa, con una articolata nota del 16 settembre 2010, ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA "ordinaria", non anche la DIA "alternativa al Permesso di Costruire", ovvero agli interventi previsti dall’art. 22 , comma 3, del D.P.R. n. 380/2001. Per gli stessi rimane operativa la DIA.
L’operatività della D.I.A. Piano Casa (ai sensi Legge Regionale n° 14 del 08.07.2009 e D.P.R. 380/01 e successive modifiche e integrazioni) rimane invariata salvo diverse e successive comunicazioni.
Da Lunedì 07 febbraio 2011 si invitano i Sigg. Tecnici Professionisti a presentare le pratiche soggette a SCIA secondo la nuova procedura prevista dall’art. 19 della L. n. 241/1990 (come modificata dalla L. n. 122/2010), utilizzando gli stampati inseriti nel sito comunale www.comunesaletto.pd.it .
Si ricorda altresì che, a seguito di possibili modifiche della normativa richiamata potrebbero essere disposti aggiornamenti anche con scadenza quindicinale.
La presentazione della SCIA non acquisisce alcun valore o efficacia se non è stato apposto il Visto obbligatorio da parte dell’Ufficio tecnico, in ordine ad una prima verifica della completezza della documentazione presentata.
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